Il Tirreno

Massa, sul Centro direzionale il Comune sconfitto in secondo grado

Massa, sul Centro direzionale il Comune sconfitto in secondo grado<br type="_moz" />

Anche il Consiglio di Stato dà ragione alla Capital Impresit, subentrata a Progedil

2 MINUTI DI LETTURA





Massa Anche il Consiglio di Stato, come già aveva fatto il Tar, ha respinto il ricorso del Comune di Massa (avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini), contro Capital Impresit srl (avvocati Donato Nitti e Luca Manetti); il Comune, in appello chiedeva proprio di riformare la sentenza del Tar del 2019, che aveva accolto il ricorso della Progedil R.E. srl con socio unico; i giudici in primo grado avevano annullato la nota comunale del 19 febbraio 2013, n. prot. 9316, con cui era dichiarata improcedibile la proposta presentata in data 20 dicembre 2012 dalla società ricorrente di completamento del piano particolareggiato esecutivo relativo al centro direzionale e servizi della “zona industriale apuana”, destinata in base al piano regolatore generale risalente al 1980 a zona omogenea direzionale. Si sta parlando del centro direzionale in prossimità dell'uscita autostradale.

La nota, si ricorda, era motivata sulla base di presunte plurime difformità della proposta presentata dalla società ricorrente, riferita al lotto A, con il piano particolareggiato esecutivo già approvato ed attuato in parte. Ma era stato accolto il motivo di illegittimità per il fatto che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio comunale, in ragione della sua competenza sui «piani urbanistici», e non da un dirigente.

La Capital Impresit srl è subentrata a Progedil.

Il Comune ha avanzato una serie di censure rispetto alla sentenza di primo grado ma sono state tutte dichiarate infondate.

Si fa notare fra l’altro che «il procedimento non è mai pervenuto a conclusione, con l’adozione di un provvedimento dell’organo competente», cosa «che la stessa pronuncia di primo grado ha correttamente individuato nel consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Deve inoltre escludersi che il ricorso sia divenuto improcedibile in conseguenza della normativa regionale di salvaguardia o della nuova disciplina urbanistica dell’area facente parte del piano particolareggiato esecutivo che ne avrebbe vanificato le prospettive di sfruttamento a scopi edificatori. Nei propri scritti difensivi (in particolare nella memoria di replica) la società appellata ha infatti ritualmente manifestato un interesse risarcitorio ex art. 34, comma 3, codice di procedura amministrativa per i danni maturati prima dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, sopraggiunta alla sentenza di primo grado che ha peraltro riferito di avere impugnato in sede giurisdizionale con separato giudizio.

L’appello, conclude il Consiglio di Stato, deve pertanto essere respinto e si conferma la sentenza di primo grado.

Viene così condannato il Comune di Massa a rifondere alla Capital Impresit srl con socio unico le spese di causa, liquidate in 4.000 euro, oltre agli accessori di causa.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vergogna senza fine
Il ritratto

Morto sul lavoro al porto di Genova, chi era Lorenzo Bertanelli: la vita a Massa e l’ultimo messaggio alla mamma