Il Tirreno

Grosseto

Inceneritore Stop all’impianto sancito anche in Corte d’appello

di Maurizio Caldarelli
Inceneritore Stop all’impianto sancito anche in Corte d’appello

Il Comitato per il No: respinto il ricorso di Scarlino Energia

04 febbraio 2024
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SCARLINO. Con una sentenza della Corte d’appello di Firenze, emessa il 10 gennaio scorso e pubblicata il 30 gennaio, si conclude, salvo un ricorso di Scarlino Energia alla Cassazione, la vicenda giudiziaria che ha avuto come protagonista il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino, che nel luglio 2013 dette vita ad una class action per chiedere la chiusura dell’impianto.

La Corte d’appello ha confermato il giudizio emesso dal Tribunale di Grosseto con la sentenza 980 del 2019, la quale aveva «inibito la prosecuzione del termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino» gestito da Scarlino Energia srl poi spa, facendo proprio il giudizio del collegio di quattro periti, i quali avevano accertato che vi erano fondati elementi «per considerare la ripresa dell’attività di termovalorizzazione della Scarlino Energia, nella sua attuale configurazione impiantistica e gestionale, insostenibile da un punto di vista ambientale lo sanitario per il contesto dell’area della piana di Scarlino».

Una sentenza che suona come una vittoria per il Comitato per il No all’inceneritore che iniziò la sua battaglia legale addirittura nel 1993. «La nostra soddisfazione è estrema – commenta l’avvocato Roberto Fazzi, che ha dato vita a un incontro stampa con Roberto Barocci, Renzo Fedi e Raffaele Iuliano – soprattutto per il contenuto della sentenza di appello, che entra ancora di più nel merito riportando ampi stralci della perizia; rende assolutamente inattaccabile anche in Cassazione questo pilastro su cui si regge la sentenza, che è la perizia del collegio incaricato a suo tempo dal tribunale di Grosseto».

«Ad oggi non c’è un progetto che possa far pensare che l’inceneritore possa riprendere l’attività – prosegue l’avvocato Fazzi – Siamo però qui a gioire dopo la vittoria su Scarlino Energia, che ha tentato di sostenere che la sentenza del tribunale di Grosseto era da riformare per cinque motivi, partendo dal fatto che la perizia non poteva accertare le presunte deficienze strutturali dell’impianto perché la class action non l’aveva chiesto. La Corte d’appello ha viceversa accertato che gli attori avevano chiesto fin dalla citazione originaria di accertare la dedotta inadeguatezza tecnica dell’Impianto».

Secondo Scarlino Energia, la causa andava proposta davanti al Tar e non davanti al Tribunale civile. Al contrario, la Corte d’appello ha ritenuto che vi fossero i presupposti per agire davanti al giudice civile a tutela del diritto alla salute e ha utilizzato un precedente giurisprudenziale che presentato, la sentenza del 27 luglio 2000, la 9893: «la tutela giudiziaria del diritto alla salute può essere preventiva» ed è irrilevante che l’impianto non sia funzionante, ha aggiunto il comitato. Scarlino Energia aveva contestato alla class action il potere di attivarsi per la prevenzione del danno ambientale, che spettava unicamente allo Stato, al Ministero dell’ambiente. I giudici fiorentini hanno ritenuto che innegabile è la cosiddetta legittimazione attiva degli attori. Secondo la società ricorrente, il tribunale di Grosseto, nella sentenza del 2019 non aveva fatto corretto uso delle risultanze istruttorie: non aveva preso in considerazione le risultanze della prima perizia, che avevano escluso l’esistenza di un pericolo; «anche l’ausiliario per gli aspetti sanitari del secondo collegio peritale aveva evidenziato che, in mancanza di dati statistici e studi epidemiologici di settore, non era possibile stabilire alcun rapporto di causalità tra l’esistenza dell’impianto ed eventuali incrementi di patologie nella zona; il primo giudice aveva adottato una misura di prevenzione in relazione ad un pericolo alla salute ed all’ambiente che non si era mai verificato, sulla base della sola prospettazione che lo stesso sarebbe stato possibile in caso di incidenti e/o malfunzionamenti (finora, tuttavia, mai avvenuti): il tribunale non aveva valutato le osservazioni critiche mosse alla seconda perizia ed aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconvocazione dei periti per rendere chiarimenti».

«La Corte d’appello con dovizia di particolari – conclude l’avvocato Roberto Fazzi – ha ribadito la validità della sentenza, rigettando il ricorso di Scarlino Energia, facendo leva sulla relazione peritale dalla quale emerge in maniera palese l’inadeguatezza strutturale e funzionale dell’impianto, che lo rende inadatto ad essere rimesso nuovamente in esercizio, visti i rischi per l’ambiente e la salute delle persone».

L’avvocato Alessandro Antichi, legale di Scarlino Energia in questa controversia, ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni.

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